HomepageDirittoNegoziazione assistita e compatibilità con la normativa europea
Diritto
24 Febbraio 2020
Negoziazione assistita e compatibilità con la normativa europea
La condizione di procedibilità è compatibile con le regole comunitarie? Può la parte delegarne lo svolgimento al proprio legale? Disamina di alcuni spunti giurisprudenziali.
L'art. 3 D.L. 132/2014 prevede che, in caso di controversia relativa a risarcimento danno da circolazione di veicoli e natanti, o per il pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 euro, salvo che la materia non rientri già nell'ambito applicativo della mediazione obbligatoria, l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Con ordinanza 16.01.2020 il Tribunale di Verona ha ritenuto di rigettare l'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale, per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, sulla base della rilevata incompatibilità della disciplina interna con la normativa comunitaria che, nel fissare le condizioni in base alle quali una procedura di ADR (Alternative Dispute Resolution) obbligatoria possa ritenersi compatibile con il principio comunitario della tutela giurisdizionale, ha stabilito che devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: 1) la procedura non conduca a una decisione vincolante per le parti; 2) non comporti un ritardo sostanziale nella proposizione del giudizio; 3) non generi costi ingenti per le parti.
Nel caso in esame, ha ritenuto il tribunale che, dovendo le parti farsi assistere necessariamente da un avvocato (uno per ogni singola parte interessata al giudizio), il cui compenso è regolato dal D.M. 8.03.2018 n. 37, che non prevede diminuzioni di sorta (a differenza di quanto...