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Lavoro 17 Maggio 2022

Negoziazione assistita in materia di lavoro

La legge delega sulla riforma del processo civile prevede, per le controversie di cui all'art. 409 c.p.c., la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita.

La legge delega sulla riforma del processo civile (L. 206/2021) dedica una parte agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie. Per quanto qui di interesse, l’art. 1 c. 4 lett. q), prevede, per le controversie di cui all'art. 409 c.p.c., “fermo restando quanto disposto dall'art. 412-ter del medesimo codice, senza che ciò costituisca condizione di procedibilità dell'azione, la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, a condizione che ciascuna parte sia assistita dal proprio avvocato, nonché, ove le parti lo ritengano, anche dai rispettivi consulenti del lavoro”. Viene altresì precisato che al relativo accordo è assicurato il regime di stabilità protetta di cui all'art. 2113, c. 4 c.c. Alla luce di quanto sopra, la negoziazione assistita da avvocati viene parificata a tutti gli effetti alle conciliazioni sottoscritte nelle altre sedi protette e ciò anche ai fini della definitiva inoppugnabilità degli accordi raggiunti. Sotto quest’ultimo profilo, la doverosa precisazione circa la necessità di assistenza dell’avvocato permette di fugare ogni dubbio circa l'eventualità che al lavoratore non sia assicurata adeguata tutela nel corso della procedura. Una volta emanati i decreti delegati, quindi, le parti avranno la possibilità di avvalersi di questa ulteriore sede protetta.

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