Dal 1.01.2025 troveranno applicazione le nuove Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, pubblicate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec).
Le nuove raccomandazioni per i sindaci delle società sostituiscono quelle emanate dal Consiglio nazionale nel 2023, per adattarne i contenuti alle importanti novità normative che anche solo indirettamente hanno riguardato la corporate governance e, più da vicino, le funzioni svolte dagli organi societari, nell’ambito dell’organizzazione delle società di capitali.
Tra le principali novità sono da segnalare le seguenti.
La Norma 3.4 è dedicata alla vigilanza del collegio sindacale sulla rendicontazione di sostenibilità, che consegue all’entrata in vigore del D.Lgs. 125/2024, con il quale il collegio dovrà:
- controllare l’adeguatezza del sistema di controllo interno, verificando l’idoneità dell’assetto organizzativo alla rendicontazione conforme agli standard ESRS, con focus su tempestività, attendibilità dei dati e integrazione dei rischi ESG nei controlli interni;
- vigilare sui principi di corretta amministrazione assicurandosi che il Consiglio di amministrazione persegua il successo sostenibile, con assetti e strategie ESG adeguati e una cultura aziendale orientata alla sostenibilità;
- supervisionare il processo di rendicontazione di sostenibilità, garantendo la conformità normativa, l’affidabilità dei dati ed il rispetto degli obblighi di pubblicità, in coordinamento con il revisore legale.
La Norma 5.6 riguarda la vigilanza del collegio sindacale nel gruppo di imprese; tale norma introduce l’obbligo per il collegio sindacale di verificare le operazioni infragruppo e le attività di direzione e coordinamento, garantendo che siano correttamente documentate e iscritte al Registro delle Imprese.
Le Norme 11.2 e 11.3 tengono conto delle novità introdotte con l’entrata in vigore del D.Lgs. 136/2024 recante disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa, ossia al D.Lgs. 14/2019, con le quali si amplia la platea dei soggetti che sono tenuti a segnalare eventuali presupposti di crisi o insolvenza, che include ora anche il revisore legale. La modifica risponde all’esigenza di “attrarre” nell’ambito applicativo dell’art. 25-octies la maggior parte delle PMI italiane che, in quanto S.r.l., possono nominare un revisore legale e non un organo di controllo. A tal proposito la norma 11.3 enfatizza l’importanza dello scambio di informazioni tra il collegio sindacale e il revisore legale che dovranno essere intensificati al fine di evitare sovrapposizioni e migliorare la tempestività delle azioni.
Bisogna tener presente, infine, che, divenendo le nuove Norme operative dal 1.01.2025, per la redazione della relazione ai sensi dell’art. 2429, c. 2 c.c., in occasione dell’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2024, l’organo di controllo potrà attenersi alle indicazioni contenute nella Sezione 7 del documento con le nuove norme, utilizzando, all’occorrenza, il fac-simile di relazione che il Consiglio nazionale, ogni anno, mette a disposizione dei professionisti sul proprio sito istituzionale.
Il documento completo con le nuove norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate è reperibile sul sito del Cndcec.
