Diritto privato, commerciale e amministrativo
20 Aprile 2026
Nel condominio non è più ammissibile un’amministrazione di fatto
Con la riforma della L. 220/2012, la nomina dell'amministratore non può più desumersi dal comportamento concludente dei condomini, in quanto si richiede, a pena di nullità, la specificazione del compenso all'atto dell'accettazione.
Nel mondo del diritto sono molte le figure di amministratore di fatto, cioè di chi esercita concretamente funzioni gestorie senza un'investitura formale. In particolare, in materia societaria è riconosciuta detta figura ai fini della responsabilità verso società, soci e creditori, così come la medesima figura rileva ai fini dell’imputazione di alcuni reati. In materia condominiale, il problema sorge, perché in passato era ammesso l’amministratore condominiale di fatto o per fatti concludenti, accettati e riconosciuti dai condomini. La Cassazione civile sez. II, con la sentenza 31.03.2026, n. 7776, affronta la figura dell’amministratore di condominio di fatto, prima e dopo la riforma della L. 220/2012. La Corte territoriale, nella sentenza impugnata, aveva ritenuto investito della qualifica di amministratore per comportamento concludente dei condomini, richiamando il principio enunciato dalla Cassazione con sentenza n. 2242/2016, secondo cui la nomina dell'amministratore di condominio, soggetta all'art. 1392 c.c., può risultare dal comportamento concludente dei condomini che lo abbiano considerato tale. La richiamata sentenza della Suprema Corte del 2016 aveva affermato, con più precisione, il principio secondo il quale alla nomina dell'amministratore del condominio di un edificio è applicabile la disposizione dell'art. 1392 c.c., secondo cui, salvo che siano prescritte forme particolari e solenni per il contratto che il rappresentante deve concludere, la...