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Diritto 27 Maggio 2022

Nel nuovo processo tributario prove testimoniali solo a metà

Saranno ammesse testimonianze di terzi soltanto in forma scritta e con un oggetto molto limitato nel nuovo processo tributario e soltanto nei casi in cui la pretesa sia basata su verbali o altri atti facenti fede sino a querela di falso.

L’unica forma possibile della prova testimoniale sarà quella scritta dovendosi trattare di risposte scritte a domande formulate in accordo fra le parti o dal giudice.
Quella in oggetto è dunque un’apertura soltanto parziale alla prova testimoniale nelle aule della giustizia tributaria, essendo prevista nel disegno di legge delega di riforma del processo tributario attualmente in attesa di un esame del Consiglio dei ministri.
Attualmente nel processo tributario vige il divieto di prova testimoniale ai sensi dell’art. 7, c. 4 D.Lgs. 546/1992. La possibilità di introdurre la prova testimoniale nel giudizio tributario ha costituito un ampio dibattito durante le audizioni parlamentari prodromiche al progetto di riforma in commento. Da più parti si era infatti messo in evidenza come tale divieto probatorio fosse in realtà in contrasto con il principio costituzionale della parità delle armi fra le parti processuali, ma, nonostante ciò, le varie anime facenti parte della commissione parlamentare incaricata di redigere la suddetta riforma non avevano raggiunto uno specifico accordo sul punto.

Ora il disegno di riforma, dopo aver ribadito che nel processo tributario non è comunque ammesso il giuramento, viene previsto che la Commissione tributaria, anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'art. 257-bis c.p.c., quando la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede sino a querela di falso. In queste ipotesi, tuttavia, la testimonianza è ammissibile solo se avente a oggetto circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.
Il richiamo all’art. 257-bis c.p.c. circoscrive anche le modalità con la quale la prova testimoniale potrà essere ammessa. Sulla base di tale disposizione il giudice, infatti, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone di fornire, per iscritto entro un termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.
Sempre sulla base di tale disposizione, il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che poi spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.
Il testimone potrebbe dunque intervenire nel processo tributario per smentire o contraddire, quanto ha verbalizzato la Guardia di Finanza o dall’Agenzia delle Entrate, durante le attività di verifica.

In pratica una tale tipologia di prova può essere invocata, di fatto, soltanto dalla difesa del contribuente che, proprio per l’oggetto specifico nel quale può essere ammessa, richiede una specifica assunzione di responsabilità da parte del testimone che, nei fatti, è chiamato a dichiarare come false le attestazioni rilasciate a verbale da pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni.
Tenuto conto che attualmente nel giudizio tributario è consentito produrre attestazioni scritte redatte nella forma di dichiarazioni sostitutive di atto notorio che, pur non avendo la valenza di vere e proprie prove testimoniali, possono essere liberamente valutare dal giudice tributario, resta da capire se dopo l’entrata in vigore della riforma con l’espressa specificazione di quali prove testimoniali possono essere ammesse, sarà sempre possibile produrre tali attestazioni scritte.