Nel supercondominio le parti comuni si presumono condominiali
Nel caso di frazionamento della proprietà di un immobile che dia luogo alla formazione di un condominio, l’acquirente di una parte di esso, salvo che il titolo non disponga diversamente, entra a far parte del condominio sulle parti comuni.
Una società immobiliare convenne dinanzi al Tribunale l'Ente di Gestione, domandando che:
venisse accertata la proprietà della strada privata di collegamento in comunione con gli acquirenti delle unità immobiliari e di un erede;
venisse ordinata l'immediata sospensione dei lavori iniziati dall'Ente di Gestione e che fosse conseguentemente dichiarato nullo l'atto con il quale lo stesso aveva deliberato l'installazione di un cancello.
Il Tribunale rigettò tali domande, ritenendo la strada di proprietà comune dei condomini partecipi dell'Ente di Gestione.
Anche la Corte di appello confermò che la strada oggetto di lite faceva parte di un unico appezzamento di terreno in relazione al quale la società attrice, originaria titolare, aveva ottenuto un'unica licenza di lottizzazione, e che sulle aree coinvolte erano poi stati realizzati i fabbricati condominiali.
Intervenuta la Corte di Cassazione civile, sez. II, con sentenza 27.11.2023, n. 32857, è stato ribadito che, secondo il consolidato orientamento della medesima Corte, il cosiddetto supercondominio viene in essere "ipso iure et facto", ove il titolo non disponga altrimenti, in presenza di beni o servizi comuni a più condomini autonomi.
Nella specie, si tratta di strada privata interna posta in rapporto di accessorietà con una pluralità di edifici costituiti in distinti condomini, giacché...