Nelle società di persone è socio chi risulta dai documenti statutari
Per la Cassazione, nelle società di persone, ai fini dell’imputazione del reddito per trasparenza ex art. 5 del Tuir, è socio chi risulta tale dall’atto costitutivo e dal Registro delle Imprese, restando inopponibile al Fisco la cessione di fatto della quota non iscritta né comunicata.
Per la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (da ultimo ordinanza 8.01.2025, n. 326) in tema d’imputazione per trasparenza ex art. 5 del Tuir del reddito imponibile conseguito da una società di persone, si deve sempre aver riguardo ai soci che risultano essere tali in base all’atto costitutivo e secondo le pubbliche evidenze del Registro delle Imprese, indipendentemente che venga comprovata la cessione della partecipazione a un socio subentrante.Sempre per il giudice di Cassazione, la perdita della qualità di socio nelle società di persone, integrando una modificazione dell'atto costitutivo (specificamente per la società in nome collettivo, art. 2295 c.c.) è soggetta a iscrizione nel Registro delle Imprese a pena di inopponibilità ai terzi, a meno che si provi che questi ne fossero a conoscenza (art. 2300, c. 3 c.c.). Così il regime di cui agli artt. 2290 e 2300 c.c., in forza del quale il socio di una società in nome collettivo che cede la propria quota risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel Registro delle Imprese o fino al momento anteriore in cui il terzo sia venuto a conoscenza della medesima, è di generale applicazione, non riscontrandosi alcuna disposizione di legge che ne circoscriva la portata al campo delle obbligazioni di origine negoziale con esclusione di quelle di fonte legale. L'indicata pubblicità costituisce, dunque, fatto impeditivo di una...