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Revisione e controllo 24 Luglio 2026

Nelle Srl in liquidazione non si può revocare il collegio sindacale

È quanto deciso dal Tribunale di Milano nel decreto del 17.07.2025 ribadendo che ai fini dell'efficacia della relativa deliberazione assembleare bisogna verificare se il motivo della decisione rientri nell’alea della giusta causa della cessazione.

Il decreto del Tribunale di Milano del 17.07.2025 nasce dalla fattispecie di una società a responsabilità limitata chiamata a nominare, nonostante non ne fosse obbligata perché in presenza del revisore legale, su esplicita richiesta del proprio principale cliente, il collegio sindacale; fatto puntualmente avvenuto con la delibera assembleare che ne aveva stabilito anche il compenso.Successivamente il cliente che aveva richiesto la nomina del collegio sindacale aveva interrotto i rapporti commerciali con la società determinandone la crisi dell'attività di impresa della stessa; infatti, la società aveva perso il capitale sociale e iniziato la fase di liquidazione.In queste condizioni la società decideva di revocare l’organo di controllo con il fine di poter risparmiare sui costi deliberati in sede di nomina e chiedendo l’approvazione della delibera da parte del Tribunale seguendo le prescrizioni dell’art. 2400, c. 2 c.c. secondo cui “i sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato”.Avverso a tale decisione si era costituito il Presidente del collegio sindacale nominato eccependo l'inammissibilità del ricorso proposto dalla società ai sensi dell'art. 2400, c. 2 c.c. sostenendo che la delibera arbitraria di soppressione dell'organo di controllo con lo scopo del contenimento dei costi non poteva essere equiparata alla delibera di revoca dei sindaci per...

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