Nemmeno post riforma il regime fiscale degli immobili pare coerente
Il regime fiscale degli immobili rispetto al reddito di lavoro autonomo continua a perpetuare manifeste incongruenze che appaiono contrarie al principio costituzionale della ragionevolezza (art. 3 Cost.).
Allo scopo di agevolare la rappresentazione dell’indicata incoerenza fiscale si scansionano i vari passi testuali dell’art. 6 del D.Lgs. approvato dal Consiglio dei Ministri il 30.04.2024 (non ancora in vigore) all'art. 54-quinquies:- "La deduzione dei canoni di locazione di locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa in caso di beni immobili per un periodo non inferiore a 12 anni";- "Per gli immobili utilizzati promiscuamente acquisiti mediante locazione finanziaria è deducibile un importo pari al 50% del relativo canone a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo Comune un altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o della professione”;- “Le spese relative all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili sono deducibili in quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono sostenute e nei 5 successivi”;- “Le spese relative all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili utilizzati promiscuamente sono deducibili per un importo pari al 50% in quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono sostenute e nei 5 successivi”.Dal rappresentato quadro normativo emerge innanzitutto che, mentre l’acquisto diretto degli immobili rimane sprovvisto di ogni diritto di deduzione, nel caso di contratti di leasing essi mantengono il diritto di deduzione pieno o per il 50% a seconda che l’immobile venga utilizzato esclusivamente per l’esercizio dell’arte o...