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Società e contratti 23 Giugno 2026

Nessun compenso per il non iscritto all’Albo Cndcec

La Cassazione, con l’ordinanza n. 18764/2026, conferma la nullità del contratto e l’esclusione di ogni diritto al corrispettivo.

La vicenda all’origine dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 18764/2026 non è nuova. Ma continua a fare discutere e a produrre contenziosi. Una società in accomandita semplice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo contro una Srl per il pagamento di 22 fatture. Le prestazioni contestate riguardavano elaborazione di dati, tenuta delle scritture contabili, redazione di bilanci e dichiarazioni tributarie. Attività che, a prima vista, potrebbero sembrare accessibili a chiunque. La Srl debitrice aveva però sollevato un’eccezione tutt’altro che marginale, evidenziando che il ragioniere incaricato non risultava iscritto all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Nessun compenso, quindi, era dovuto: il contratto, sosteneva la società, doveva ritenersi radicalmente nullo.

L’opposizione veniva però respinta sia in primo grado sia in appello. La Corte di merito si era limitata a rilevare che le prestazioni contestate non rientravano tra quelle riservate in via esclusiva ai dottori commercialisti. Un’osservazione formalmente corretta, ma del tutto incompleta, come ha chiarito la Suprema Corte. Il ragionamento avrebbe dovuto muovere da una premessa diversa.
Il punto di riferimento è l’art. 1 D.Lgs. 139/2005, che ha istituito l’Albo unificato dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Esso individua anche il perimetro delle attività di particolare competenza: un perimetro rilevante proprio perché, nel contesto normativo successivo alla sua promulgazione, il quadro giuridico applicabile è mutato. Tutte le prestazioni contestate rientravano in quell’ambito. E questo, osserva la Cassazione, cambia radicalmente l’inquadratura della vicenda. Non si tratta, è vero, di attività riservate in esclusiva ai commercialisti. Ma l’assenza di riserva esclusiva non equivale a libero esercizio per chiunque, società di servizi comprese. Ciò che conta è il modo in cui l’attività viene svolta. Le Sezioni Unite penali, con la sentenza n. 11545/2012, avevano già fissato il principio.

La tenuta della contabilità aziendale, la redazione delle dichiarazioni fiscali e i relativi pagamenti integrano il reato di esercizio abusivo della professione ai sensi dell’art. 348 c.p. La fattispecie riguarda le professioni di dottore commercialista e ragioniere disciplinate allora dal D.P.R. 1067/1953 e dal D.P.R. 1068/1953 (oggi abrogati dal citato D.Lgs. 139/2005). La condotta assume rilievo penale se svolta da un soggetto non iscritto ai relativi albi in modo continuativo, organizzato e retribuito. Continuità, organizzazione e retribuzione devono essere tali da ingenerare all’esterno, in assenza di indicazioni diverse, l’apparenza di una regolare iscrizione. Sul versante civilistico la conseguenza è altrettanto netta. L’art. 2231 c.c., letto in combinato con l’art. 1418 c.c., sancisce la nullità del contratto se il professionista è privo dell’iscrizione prescritta. La nullità non lascia margini: nessun compenso è dovuto, nemmeno per il tramite dell’azione generale e sussidiaria di arricchimento senza causa. Lo aveva già chiarito la Cassazione nella sentenza n. 3495/2024, e l’ordinanza n. 18764/2026 non fa che ribadirlo.

Il nodo che la Corte d’Appello aveva omesso di esaminare riguardava la natura concreta dell’attività svolta. La verifica se l’esercizio dell'attività fosse avvenuto in modo abituale e continuativo era passaggio obbligato. Un’attività meramente occasionale resta fuori dal perimetro penale e di riflesso, anche da quello civilistico. Serve un’attività strutturata, ripetuta nel tempo, tale da configurare un vero esercizio professionale non autorizzato. Al giudice del merito spetta ora una rivalutazione complessiva dei fatti. Una precisazione che nella prassi non va sottovalutata: molte imprese esternalizzano la gestione contabile senza verificare se il soggetto incaricato è iscritto all’albo. Il rischio, come questa vicenda dimostra, non è soltanto formale.