Amministrazione e bilancio 03 Novembre 2025

Nessun errore per i beni di valore fino a 516 euro in bilancio

È davvero errato utilizzare in contabilità il conto "beni strumentali di valore fino a euro 516,46" sostenendo che, nel bilancio civilistico, in base ai principi contabili, tale costo non dovrebbe emergere?

Aspetti fiscali - Secondo l’art. 102 c. 5 del Tuir, per i beni il cui costo unitario non supera i 516,46 euro è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui le stesse sono state sostenute.   Aspetti civilistici e principi contabili - L’OIC 16 (par. 34) prevede che le attrezzature industriali e commerciali, qualora siano costantemente rinnovate e risultino complessivamente di scarsa rilevanza rispetto all’attivo di bilancio, possono essere iscritte nell’attivo ad un valore costante. A seguito della rilevazione iniziale non si procede con l’ammortamento sistematico lungo la loro vita utile, e gli acquisti degli esercizi successivi sono direttamente imputati a conto economico. Inoltre, sempre l’OIC 16 (par. 93) richiama l’art. 2423, c. 4 c.c., prevedendo che non occorre rispettare gli obblighi relativi a rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza comporti effetti irrilevanti ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta.   Scritture contabili - Pertanto, per la rilevazione contabile dei beni di modesta entità, secondo la dottrina è possibile ipotizzare le seguenti soluzioni: 1) imputazione a Conto economico: i costi relativi a beni di modesto valore sono imputati direttamente a conto economico. Tale costo dovrebbe essere classificato sotto la voce B.6 - Costi per acquisti (e non B.10.b, poiché non si...

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