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Lavoro
03 Giugno 2021
Nessuna reintegra se l'azienda è cessata dopo il licenziamento
In caso di licenziamento illegittimo, non scatta la reintegra se, a seguito di mutamenti organizzativi e gestionali, l'azienda ha cessato l'attività. In tale ipotesi, non resta che accogliere la domanda di risarcimento del danno.
La tutela reale del posto di lavoro non può spingersi fino ad escludere la possibile incidenza di successive vicende determinanti l'estinzione del vincolo obbligatorio: questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 16.03.2021, n. 7363.
La sopravvenuta materiale impossibilità totale e definitiva di adempiere l'obbligazione, non imputabile a norma dell'art. 1256 C.C., è infatti ravvisabile, ad esempio, nella sopraggiunta cessazione totale dell'attività aziendale, che va ovviamente accertata caso per caso.
“La definitiva cessazione dell'attività aziendale, nel senso della disgregazione del relativo patrimonio, argomentano gli Ermellini, rende impossibile il substrato della prestazione lavorativa, legittimando, secondo la disciplina degli artt. 1463 e 1256 C.C., da coordinare con quella specifica dei licenziamenti individuali (in particolare con la L. 604/1966), il recesso del datore di lavoro per giustificato motivo oggettivo”.
Pertanto, qualora nelle more del giudizio promosso dal lavoratore per la declaratoria dell'illegittimità di un licenziamento precedentemente intimato, sopravvenga un mutamento della situazione organizzativa e patrimoniale dell'azienda tale da non consentire la prosecuzione di una sua utile attività, il giudice che accerti l'illegittimità del licenziamento non può disporre la reintegrazione del lavoratore nel posto di...