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Diritto
04 Maggio 2021
Netta la preclusione per documenti non esibiti
I dati e gli atti non prodotti nonostante specifica richiesta del Fisco, comportano una successiva e inevitabile preclusione di utilizzo dal punto di vista probatorio.
L’art. 32 D.P.R. 600/1973 contiene una chiara previsione preclusiva secondo cui "le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa". La lettera della norma è piuttosto chiara, ma nonostante ciò il contenzioso risulta copioso sul tema e ciò a cagione di una controversa linea interpretativa che invade prassi amministrativa e produzione giurisprudenziale. L’ordinanza n. 9954/2021 della V Sez. Civ. della Cassazione, depositata il 15.04.2021, pone un punto fermo sul tema, statuendo che nel contesto di un'attività accertativa, l'omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti richiesti in sede amministrativa, determina inevitabilmente l'inutilizzabilità della documentazione prodotta tardivamente in sede contenziosa.
La preclusione, chiariscono ulteriormente i giudici, si ritiene tuttavia operante soltanto qualora il Fisco sia in grado di dimostrare una pregressa e specifica richiesta in tal senso, associata all'avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza. Nel caso in commento, veniva constatato che, nonostante tale istanza, il contribuente aveva tenuto un contegno evidentemente reticente in quanto aveva negato l'esibizione degli atti e documenti...