La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25341/2022, ribadisce quanto già emerso con precedenti pronunce e confermato dall’Inps nella circolare n. 84/2021, in ordine alla non sussistenza in capo ai soci di società di capitali non lavoratori dell’obbligo di iscrizione alla Gestione artigiani o commercianti e relativo obbligo di versamento contributivo.
Il presupposto per la debenza del contributo in questione è la partecipazione personale all’attività lavorativa dell’impresa con carattere di abitualità e prevalenza ed è contenuto nell’art. 1, c. 203 L. 662/1996, dove, fra l’altro, vengono indicati anche ulteriori presupposti, tra cui la titolarità della gestione, la responsabilità dell’impresa e l’assunzione di ogni rischio e onere relativo alla sua gestione. I requisiti che vengono indicati nella norma sopra richiamata sono tutti necessari e concorrenti, fatta eccezione per l’ultimo requisito (responsabilità e assunzione dei rischi di gestione) che non è richiesto per i soci di società di capitali.
Sono sorti dubbi, in relazione a tale tipologia di società, su quale fosse il discrimine per stabilire la sussistenza degli obblighi contributivi e questo ha creato, nel corso degli anni, un notevole quanto assurdo contenzioso, soprattutto in considerazione della natura dei redditi che vengono attribuiti ai soci, trattandosi di...