Accertamento, riscossione e contenzioso 14 Febbraio 2024

No al doppio contributo unificato tributario

No al doppio contributo unificato tributario per il caso di impugnazione della cartella di pagamento non preceduta da avviso di accertamento. Commento alla recente sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Piacenza n. 12/2024.

Il caso è quello classico. Impugnazione della cartella di pagamento (o equipollenti atti della riscossione) per omessa notifica dell’atto presupposto (avviso di accertamento). Da qui è però sorta una duplice richiesta di pagamento del contributo unificato tributario da parte della Segreteria della Corte di giustizia tributaria, la quale ha ritenuto che gli atti effettivamente impugnati erano 2: sia l’avviso di accertamento, di cui nel giudizio si contestava l’invalida notifica e, quindi, la prescrizione, sia la cartella di pagamento. La Segreteria della Corte ha ritenuto che si trattasse del caso del cosiddetto “Ricorso cumulativo”. Poiché gli atti impugnati sarebbero 2, di conseguenza 2 sarebbero i contributi unificati. Il contribuente proponeva ricorso nel quale chiedeva l’annullamento della richiesta di contributo unificato tributario, in quanto non condivideva l’interpretazione fornita dalla Segreteria della Corte. Al contempo, veniva altresì lamentato che l’oggetto dei 2 atti sarebbe stato sempre il medesimo tributo (dapprima accertato con l’avviso di accertamento non notificato, o invalidamente notificato, e successivamente con la cartella di pagamento), con chiara duplicazione del tributo. La Corte piacentina, aderendo alla tesi del ricorrente, accoglieva il ricorso, condannando l’ente alla refusione delle spese di lite, così statuendo: “la...

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