Non si ha diritto al reddito di emergenza in caso di ricovero, a qualsiasi titolo, in strutture a totale carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione, considerando anche i diversi centri di accoglienza dove sono accolti i cittadini stranieri. Lo ha precisato l’Inps con il messaggio n. 2422/2021.
In maniera specifica, viene evidenziato che l’art. 82 D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020, ha istituito il reddito di emergenza (REm) come una misura straordinaria di sostegno al reddito.
In particolare, tale misura è stata introdotta per rappresentare un supporto ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e in possesso di determinati requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali, indicati all’art. 82 dello stesso decreto.
Inoltre, come stabilito dall’art. 82, c. 5, il beneficio economico in argomento è determinato in un ammontare pari a 400 euro mensili, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’art. 2, c. 4 D.L. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. 26/2019.
Lo stesso art. 82, più volte citato, al c. 6, prevede che “Non hanno diritto al Reddito di emergenza (Rem) i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in Istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a...