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Diritto
15 Gennaio 2020
No alla disattivazione Pec da parte dell'impresa decotta
L'imprenditore dichiarato in default che si cancella dal Registro delle Imprese per la cessata attività, si pone in una situazione di irreperibilità da imputare alla sua stessa negligenza.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 25.11.2019, n. 30365, ha affrontato ancora una volta la questione relativa alla procedura da osservare nel caso in cui la notifica dell'istanza di fallimento, tramite Pec, non sia andata a buon fine a causa della disattivazione della casella stessa effettuata entro l'anno successivo dalla cancellazione dell'impresa dal Registro delle Imprese.
Nel caso in esame il ricorrente lamenta l'adozione del procedimento notificatorio, previsto dall'art. 143 c.p.c., senza che fossero svolte, prima di provvedere al deposito presso la casa comunale, le ricerche come richiesto dalla legge.
Sul punto la Suprema Corte aveva già avuto modo di pronunciarsi in altre occasioni e, anche in quella in esame, preliminarmente ritiene corretta la decisione della Corte di Appello di Ancona la quale, per il medesimo motivo contenuto nel ricorso, aveva rigettato il reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, affermando la validità della notifica della citata sentenza. In particolare, per ciò che riguarda la decisione in commento, con la pronuncia n. 17884/2016, la Corte aveva già evidenziato che l'imprenditore dichiarato fallito, cancellandosi dal Registro delle Imprese per la cessata attività e avendo disattivato la propria casella Pec, si pone volontariamente in una situazione di irreperibilità da imputare alla sua stessa negligenza e a condotta non conforme agli obblighi di...