Secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte di legittimità, i crediti del professionista derivanti dall'attività di consulenza e assistenza prestata a beneficio del debitore ammesso alla procedura di concordato preventivo, per la redazione e la presentazione della relativa domanda, sono prededucibili nel fallimento consecutivo ai sensi del novellato art. 111, c. 2 L.F.
La norma detta, infatti, un precetto di carattere generale che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa, ha introdotto un'eccezione al principio della par condicio creditorum e ha esteso la prededucibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali (Cass. sent. nn. 8533/2013, 1513/2014 e 8958/2014), tra i quali il credito del professionista rientra de plano (Cass. nn. 5098/2014, 19013/2014), senza che si debba verificare il "risultato" delle prestazioni (certamente strumentali all'accesso alla procedura minore) eseguite, ovvero la loro concreta utilità per la massa, né tantomeno il loro avvenuto svolgimento in un arco temporale ristretto, immediatamente precedente o susseguente al deposito della domanda (requisito, quest'ultimo, che non solo non è contemplato dalla norma e non appare evincibile in via interpretativa, ma che risulterebbe di difficile e incerta individuazione). Tale interpretazione è desumibile:
- dall'esclusione dall'azione...