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Lavoro 31 Marzo 2023

Nomina del medico competente e sorveglianza sanitaria

La Commissione interpelli del Ministero del Lavoro è intervenuta sull'obbligo di procedere alla nomina del medico competente per la valutazione dei rischi, anche se tale valutazione non ha evidenziato l’obbligo di sorveglianza sanitaria.

Il combinato disposto degli artt. 25, c. 1, lett. a), 18, c. 1, lett. a) e 29, c. 1 D.Lgs. 9.04.2008, n. 81 determina l’obbligo per il datore di lavoro di procedere alla nomina preventiva del medico competente al fine del suo coinvolgimento nella valutazione dei rischi, anche nelle situazioni in cui la valutazione dei rischi non abbia evidenziato l’obbligo di sorveglianza sanitaria? È questo il quesito che la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si è trovata a dirimere su sollecitazione dell’Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola. L’interpello n. 2/2023 verteva in particolare sulle istituzioni scolastiche, ma la validità del parere rilasciato dalla Commissione si estende a qualsivoglia azienda italiana. L’art. 18, c. 1 D.Lgs. 81/2008 pone in capo al datore di lavoro e ai dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze a essi conferite, l’obbligo di “nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo”; l’art. 25, c. 1, invece, stabilisce che il medico competente collabori “con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario,...

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