L’attestatore, all’atto dell’accettazione dell’incarico ovvero nella propria relazione, deve confermare/dichiarare di possedere i seguenti requisiti:
essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali;
essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 c.c.;
non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale;
il professionista e i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in esse.
L’attestatore deve essere indipendente rispetto al debitore e ai terzi interessati all’operazione di risanamento. In tal senso, come più volte rilevato dalla Corte di legittimità per chiarire che il positivo giudizio di fattibilità dell’attestatore deve tradursi in una “fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità dello stesso con norme inderogabili” e nella “fattibilità economica, quale realizzabilità in concreto del piano proposto dal debitore, può essere svolto solo...