Nomina per sorteggio dei componenti del collegio OIV
Art. 11 L. 2.07.2026, n. 119 (Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni).
A distanza di anni, il Parlamento prende in considerazione l’esigenza di utilizzare la procedura del sorteggio per affidare incarichi nella pubblica amministrazione. In particolare, con la L. 119/2026, il legislatore ha riformato la procedura di accesso alla dirigenza nelle pubbliche amministrazioni e rivisto la nomina degli Organismi Indipendenti di Valutazione; ha inoltre introdotto il sorteggio, al fine di garantire maggiore imparzialità e trasparenza nelle valutazioni da attribuire ai dirigenti e ai soggetti interessati da valutazione.Lo scrivente ha pubblicato su questa testata svariati articoli, richiamando l’attenzione dei politici e del governo sull’esigenza di introdurre la procedura del sorteggio per le nomine dei revisori delle società e degli organismi partecipati dallo Stato e dalle Regioni, nonché dell’Organismo Indipendente di Valutazione degli enti locali.L’art. 11 L. 119/2026 delega il Governo per decretare, entro 6 mesi, la riforma della nomina per sorteggio dell’Organismo Indipendente di Valutazione e dispone che solo il presidente del collegio venga nominato dalla politica, mentre gli altri membri dovranno essere estratti a sorte dall’albo.La riforma del suddetto organismo prevede, altresì, l’obbligatorietà della forma collegiale dell'OIV per le amministrazioni centrali e per quelle di maggiori dimensioni; assicura il rispetto dei limiti delle risorse finanziarie disponibili; garantisce, nell'ambito del collegio, una composizione che...