Nomina sindaci per verifica dei contributi pubblici significativi
Il D.P.C.M. 26.03.2026, n. 84, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20.05.2026 ed entrato in vigore il 4.06.2026, pone alcune problematiche in merito alla nomina dell’organo di controllo nel caso i percipienti i contributi non ne fossero dotati.
L’art. 1, c. 857 L. 207/2024 ha imposto agli organi di controllo, anche nel caso di sindaco unico, di società, enti, organismi e fondazioni che percepiscano un contributo “di entità significativa” da parte dello Stato, di:- effettuare apposite attività di verifica volte ad accertare che l’utilizzo dei contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per le quali sono stati concessi;- inviare annualmente al MEF una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate.Si ricorda che per poter essere considerato di “entità significativa”, il contributo deve essere destinato alla realizzazione di specifiche attività o progetti di interesse pubblico e deve essere di importo superiore a 1 milione di euro annui, ovvero, se inferiore, pari ad almeno il 50% dei ricavi o del valore della produzione del beneficiario (considerando i contributi comunque percepiti, anche in forma disgiunta).L’art. 2 D.P.C.M. 84/2026, che dà attuazione all’art. 1, cc. 857 e 858 L. 207/2024 (legge di Bilancio 2025), prevede inoltre:- la nomina di “collegi di revisione” e “collegi sindacali, anche in forma monocratica”, ove non siano già presenti;- l’invio al MEF, entro il 30.04 dell’anno successivo a quello in cui i contributi di entità significativa sono stati erogati, di una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate, volte ad accertare che l’utilizzo di tali contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per le quali essi...