Un professionista, dopo avere prestato la propria attività per una Pubblica Amministrazione, senza però un contratto d’opera, chiedeva la liquidazione del compenso in base alle tariffe professionali. La Corte d'Appello confermava la decisione con la quale il giudice di primo grado aveva condannato l'Agenzia per il diritto allo studio universitario al pagamento di talune somme a titolo di indennità per arricchimento ingiustificato. Il giudizio è stato definitivamente deciso dalla Cassazione civile, sez. III, con la sentenza 4.04.2019, n. 9317, che ha osservato come, secondo l'orientamento fatto proprio dalle Sezioni Unite, in tema di azione d'indebito arricchimento nei confronti della Pubblica Amministrazione, conseguente all'assenza di un valido contratto di appalto d'opera tra la Pubblica Amministrazione e un professionista, l'indennità prevista dall'art. 2041 C.C. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido, con esclusione di quanto avrebbe percepito se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace.
Pertanto, ai fini della determinazione dell'indennizzo dovuto al professionista non possono essere assunte come parametro le tariffe professionali (ancorchè richiamate da parcelle vistate dall'ordine competente), alle quali si può ricorrere solo quando le prestazioni siano...