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Diritto 07 Marzo 2019

Non è opponibile la cessione d'affitto d'azienda non trascritta


Come noto, l'art. 2643, n. 9) C.C. stabilisce che devono essere resi pubblici attraverso la trascrizione gli atti e le sentenze da cui risulta la liberazione o la cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di 3 anni. Di recente, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata riguardo alla possibilità di applicare la disciplina anche ai contratti aventi a oggetto la cessione dell'affitto d'azienda. Nel caso sottoposto all'attenzione della Corte, il terzo pignorato (affittuario d'azienda), in sede di opposizione all'esecuzione, aveva eccepito al creditore procedente l'opponibilità, in capo a quest'ultimo, della cessione dei canoni locatizi, in forza della quale l'affittuario stesso sarebbe tenuto a corrispondere tali canoni a un soggetto diverso dal concedente (debitore del creditore pignorante). In primo luogo appare opportuno rilevare che, nella cessione dei canoni discendenti dall'affitto d'azienda, in cui sia ricompreso almeno un bene immobile, trova applicazione l'art. 2918 C.C., il quale al comma 1 prevede che, affinché le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non ancora scaduti per un periodo eccedente i 3 anni siano opponibili nei confronti dei creditori del concedente (locatore), nonché del creditore pignorante o dei creditori intervenuti nell'esecuzione, le stesse debbano essere trascritte in data anteriore alla notifica del...

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