Accertamento, riscossione e contenzioso
26 Febbraio 2026
Non è retroattiva l’applicazione del manuale di Frascati
La C.G.T. di Teramo (sentenza n. 474/2025) ha ribadito che è illegittimo applicare in maniera retroattiva, per anni precedenti al 2019, il manuale di Frascati ad atti di contestazione relativi al credito ricerca e sviluppo.
Una società contribuente impugnava, presso la Corte di giustizia tributaria di Teramo, un atto di recupero con il quale veniva disconosciuto un credito per ricerca e sviluppo relativo all’anno 2016, ritenuto presuntamente inesistente dall’Agenzia delle Entrate. Venivano inoltre irrogate sanzioni, pari al 100% del valore del credito, in applicazione dell’art. 13, c. 5 D.Lgs. 471/1997.L’Ufficio contesta la sussistenza del credito affermando che l’attività di ricerca e sviluppo effettuata non fosse in linea con i requisiti previsti dal Manuale di Frascati nella versione del 2015.I giudici, con la sentenza n. 474/2025, hanno riconosciuto le ragioni della società e, in particolare, hanno ritenuto dirimente il motivo, squisitamente di diritto, dell’applicabilità del quadro normativo vigente nel periodo d’imposta oggetto di maturazione del credito (c.d. “principio tempus regit actum”), 2016 nel caso di specie. Ad avviso dei giudici la norma che regolava l’attività di ricerca e sviluppo era l’art. 3 D.L. 145/2013 nella versione precedente alle modifiche intervenute con la L. 160/2019 (legge di Bilancio 2020). In particolare, la sentenza precisa che il recupero dei costi da parte dell'Ufficio, basato sull'applicazione retroattiva dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati edizione 2015, è illegittimo in quanto il contenuto dello stesso Manuale è stato recepito dal legislatore solo con la L. 160/2019; mentre non erano stati recepiti negli atti normativi...