L’assoggettamento al fallimento ha luogo solo in presenza di un elemento fattuale (l’insolvenza dell’imprenditore) e di un elemento giuridico, ossia la sentenza del giudice che dichiari il fallimento. In mancanza di uno di questi elementi costitutivi, non si potrà procedere con la liquidazione coatta o con il concordato.
Per quanto riguarda l’elemento fattuale, comprende una componente oggettiva e una componente soggettiva. La prima fa riferimento al concetto di insolvenza in senso stretto e più in generale di crisi, ossia quella situazione in cui il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Per quel che riguarda la componente soggettiva, ossia la qualità del titolare del patrimonio, occorre precisare che il legislatore individua categorie particolari alle quali non è applicabile la disciplina del fallimento, tra queste rientrano anche le start-up innovative. Ai sensi dell’art. 25, c. 2, D.L. 179/2012 non sono infatti assoggettabili al fallimento le start-up innovative, società di capitali anche costituite in forma di società cooperativa, che abbiano come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Il regime di esenzione vale per quattro anni dalla costituzione, ovvero dall’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese. Ed...