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Diritto 28 Gennaio 2022

Non impugnabile l’estratto di ruolo: a volte ritornano

È il caso del c.d. “solve et repete” che è stato reintrodotto per effetto della disposizione contenuta nell’art. 3-bis D.L. 146/2021 che prevede la non impugnabilità dell’estratto di ruolo e forti limiti alla sua impugnabilità.

L’effetto dell’entrata in vigore dell’art. 3-bis D.L. 146/2021 sarà, nella quasi totalità dei casi, quello di costringere i contribuenti a pagare comunque gli importi richiesti, per evitare i pregiudizi sfavorevoli che possono dipendere da un'iscrizione a ruolo, e poi ricorrere al giudice per richiedere la restituzione dell’indebito. I pregiudizi in oggetto possono essere, ad esempio, la partecipazione ad una gara di appalto o il rinnovo di un contratto con un ente della Pubblica Amministrazione. In queste situazioni, per le quali la norma sopra citata consente ancora l’impugnabilità della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata, i tempi del contenzioso tributario non consentono di ipotizzare soluzioni alternative a quelle del pagamento integrale, o rateale, degli importi iscritti a ruolo al fine di poter eliminare rapidamente, il pregiudizio derivante al contribuente. Solo se si rimuove l’importo iscritto a ruolo con il suo pagamento, si potrà ottenere una situazione di sostanziale regolarità fiscale che, in quanto tale, permetterà al contribuente di partecipare alla gara o di rinnovare il contratto con la Pubblica Amministrazione. Ma quando l’importo contenuto nella cartella di pagamento indebitamente notificata risulta anche non dovuto, perché magari già corrisposto o oggetto di sgravio, il contribuente dovrà dunque attivarsi presso la...

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