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Diritto
18 Maggio 2020
Non punibilità ai fini penali con il pagamento del debito tributario
Il collegato fiscale alla legge di Bilancio 2020 ha previsto nuove possibilità per evitare conseguenze penali, ma non ha modificato il presupposti per ottenere tale beneficio.
Con le ultime modifiche introdotte nel sistema penale tributario dal D.L. 124/2019, rileviamo l'estensione della non punibilità ad alcuni reati in precedenza preclusa. Le regole per ottenere la non punibilità non hanno subito, invece, alcuna modifica. L'esimente è stata introdotta modificando l'art. 13, c. 2 D.Lgs. 74/2000 mediante l'inserimento dei numeri 2 e 3. Pertanto risultano non punibili, a determinate condizioni, i seguenti reati:
2. dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
3. dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
4. dichiarazione infedele;
5. dichiarazione omessa.
Le condizioni poste dalla norma per ottenere la non punibilità ai fini penali sono subordinate all'integrale estinzione del debito tributario maggiorato delle sanzioni e degli interessi. Ulteriore condizione per niente trascurabile, è che il ravvedimento operoso avvenga prima dell'inizio di qualunque attività di controllo, sia amministrativo che penale, da parte degli organi dell'Amministrazione Finanziaria o della Guardia di Finanza. La fattispecie di cui all'art. 5, c. 2 (dichiarazione presentata entro 90 giorni dall'ordinario termine di scadenza) prevede, invece, un'ipotesi di ravvedimento amministrativo, essendo inibita la rilevanza penale, la cui efficacia è subordinata alla presentazione della dichiarazione nel termine previsto dalla...