Accertamento, riscossione e contenzioso
11 Dicembre 2024
Non sanzionabile la compensazione di crediti entro il nuovo limite
L’ordinanza 2.12.2024, n. 30818 ha ribadito che la normativa che ha elevato a 2 milioni di euro il limite di compensazione dei crediti erariali e contributivi ha effetto retroattivo e costituisce abolitio criminis per il superamento dei limiti previsti in precedenza.
L’art. 34 L. 388/2000, che regola il limite di compensazione e di rimborso in conto fiscale dei crediti erariali e contributivi, è stato oggetto di frequenti modifiche nel corso degli anni in quanto tale limite:- fino all’anno 2013 era pari a 516.454,90 euro;- fu innalzato a 700.000 euro con l’art. 9, c. 2 D.L. 35/2013, per gli anni dal 2014 al 2019;- venne nuovamente innalzato a un milione di euro con l’art. 147 D.L. 34/2020 per l’anno 2020;- divenne pari a 2 milioni di euro, dapprima in via provvisoria per il solo anno 2021 con l’art. 22 D.L. 73/2021 e successivamente rendendo tale soglia definitiva mediante la legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 72 L. 234/2021).L’Agenzia delle Entrate, nel caso di splafonamento di tali limiti, contesta l’indebita compensazione e la conseguente irrogazione di sanzioni nella misura del 30%.Anche nel caso oggetto dell’ordinanza n. 30818/2024 l’Amministrazione Finanziaria contestava a una società il superamento del limite previsto dalle disposizioni normative all’epoca vigenti (anni d’imposta 2009 e 2010).Entrambi i gradi di giudizio di merito respingevano le difese della contribuente che presentava dunque ricorso per Cassazione.I giudici di legittimità, nell’ordinanza in commento, ripercorrono l’iter normativo che ha più volte modificato la soglia fino a quella attuale di 2 milioni di euro e fanno propri i principi affermati recentemente dalla medesima Corte con la sentenza n. 18377/2024 e con l’ordinanza n....