HomepageDirittoDiritto privato, commerciale e amministrativoNon si può fare eseguire coattivamente l’impegno a rinunciare
Diritto privato, commerciale e amministrativo
10 Gennaio 2024
Non si può fare eseguire coattivamente l’impegno a rinunciare
Non è possibile esercitare l’azione di esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre relativamente a un impegno alla rinuncia unilaterale a un diritto, che, in quanto tale, non ha l’effetto di trasferire nulla al richiedente.
Si è espressa recentemente la Cassazione civile, sez. II, 28.12.2023, n. 36224, su un caso particolare. Una società si era obbligata a rinunciare ai 42 posti letto di cui aveva diritto nella propria attività imprenditoriale. Il caso poneva una domanda: è eseguibile in forma specifica l’obbligo di rinuncia? Per meglio dire, se un soggetto si obbliga a rinunciare a un proprio diritto, la parte interessata può agire per ottenere una sentenza che esegua l’obbligo a rinunciare, nel nostro caso ai posti letto?
La Suprema Corte ha ritenuto che la questione in diritto che ne deriva concerne il tema dell’ammissibilità dell’esecuzione in forma specifica dell’impegno di rinunciare a un diritto, con valenza meramente abdicativa o estintiva, oppure se l’esecuzione specifica presupponga, comunque, un effetto traslativo o costitutivo in favore del richiedente.
Per la Suprema Corte, sul piano dell’oggetto dell’obbligo a contrarre, resta fermo l’effetto cui si deve mirare, ossia consentire la produzione di un effetto traslativo o costitutivo. Ebbene, ha rilevato la Cassazione che l’ammissibilità dell’esecuzione in forma specifica è subordinata al fatto che, attraverso la sua proposizione, si intenda ottenere l’effetto del trasferimento o costituzione di un diritto, sostituendosi al mancato consenso del promittente inadempiente.
Si premette che la pronuncia...