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Diritto 07 Maggio 2021

Non sono dovuti gli interessi prima della dichiarazione di successione

L'art. 48 D.Lgs. 31.10.1990, n. 346, il quale pone in capo ai terzi il divieto di pagare le somme agli eredi prima della dichiarazione di successione, prevede un'ipotesi di inesigibilità legale del relativo credito.

La questione su cui si è espressa la Corte di Cassazione civile, sez. I, 13.04.2021, n. 9670, può così riassumersi: se, in ipotesi di divieto per la banca, ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 346/1990, di corrispondere agli eredi il controvalore di valori mobiliari compravenduti, appartenenti al dante causa, già titolare di un contratto di deposito, custodia e amministrazione titoli, siano dovuti dall'intermediario bancario gli interessi agli eredi aventi causa, per tutto il tempo in cui vi era sospensione dell'obbligo di pagare detto controvalore in ragione della norma menzionata, con conseguente condotta qualificabile come inadempimento, ove il pagamento non sia avvenuto. La Cassazione ha dato risposta negativa. Il punto nodale della decisione risiede nella disciplina imperativa dettata dall'art. 4, c. 4 D.Lgs. 346/1990 (T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), il quale dispone che i debitori del de cuius non possono pagare le somme dovute agli eredi, se non è stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione di successione o integrativa, con l'indicazione del relativo credito. La violazione del divieto è punita con la sanzione amministrativa a carico della banca, dal 100% al 200% dell'imposta dovuta, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 346/1990. Ove, quindi, il venir meno del titolare del rapporto contrattuale di deposito titoli in amministrazione e custodia con...

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