Il caso è quello di un Ente che, per effetto della convenzione sottoscritta con alcuni Comuni, si occupa del servizio di gestione e amministrazione del personale e vuole riconoscere ai dipendenti in servizio il rimborso per il pagamento delle utenze domestiche previste dall'art.12, c. 1, D.L. 115/2022, entro il limite complessivo di 600 euro. L’incertezza dell’Ente è nata in seguito alla scelta di uno dei Comuni aderenti alla convenzione di riconoscere un buono mobilità ai lavoratori dipendenti aventi sede lavorativa nel territorio del Comune, che utilizzano la bicicletta per il percorso casa-lavoro, previa adesione, da parte dei rispettivi datori di lavoro, a un accordo di mobility management. Tali buoni mobilità possono raggiungere l'importo pro-capite di 40 euro mensili e vengono riconosciuti a tutti i cittadini che partecipano all'iniziativa. Alla luce di quanto sopra, l’Ente chiede di chiarire se i buoni mobilità che i dipendenti ricevono a titolo di incentivi chilometrici, debbano qualificarsi (o meno) come beni ceduti o servizi prestati ai dipendenti che non concorrono a formare il reddito nei limiti previsti dall'art. 51, c. 3 Tuir.
Ciò premesso, punto di partenza per il Fisco è l’articolo 1 del Tuir, in base al quale costituisce presupposto di tassazione il possesso di redditi (in denaro o in natura) rientranti in una delle seguenti categorie: redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d'impresa e redditi diversi.
Nel caso esaminato, in esecuzione della delibera regionale riguardante un progetto finalizzato alla realizzazione di iniziative per la mobilità sostenibile, il Comune ha pubblicato un "Avviso pubblico per l'erogazione di buoni mobilità ai lavoratori di aziende ed enti ubicati nel Comune". La finalità del citato avviso è incentivare comportamenti "virtuosi dei cittadini negli spostamenti sistematici casa-lavoro, coerenti con obiettivi di sostenibilità ambientale; la disposizione prevede che i buoni mobilità siano destinati ai lavoratori dipendenti di aziende ed enti pubblici e privati, con sede di lavoro nel territorio del Comune, che utilizzano la bicicletta per il tragitto casa-lavoro e lavoro-casa, a partire indicativamente da giugno 2022 e fino a esaurimento dei finanziamenti specificatamente stanziati, e comunque non oltre il termine del 30.05.2023. I buoni mobilità sono fissati nella misura di 20 centesimi/km e nella misura massima di 40 euro mensili per ogni lavoratore dipendente.
I singoli lavoratori possono procedere a candidarsi e registrarsi al verificarsi delle seguenti condizioni:
- il datore di lavoro ha aderito al programma in risposta all’avviso;
- il Comune ha accettato l'adesione, rendendo ammissibile contestualmente la registrazione dei lavoratori sulla apposita App di monitoraggio;
- il singolo lavoratore ha accettato e sottoscritto le condizioni di partecipazione mediante registrazione sulla App di monitoraggio.
Il contributo, dunque, non configurandosi quale emolumento in denaro offerto al dipendente in relazione al rapporto di lavoro, non è riconducibile né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui agli artt. 49 e 50 Tuir, né in alcuna delle altre categorie reddituali individuate dall'art. 6 Tuir. Ne consegue che, non costituendo reddito di lavoro dipendente, l'importo del buono mobilità è interamente fruibile dal lavoratore e non rileva ai fini del calcolo del limite dei 600 euro previsti dall'art. 51, c. 3 Tuir in materia di fringe benefit aziendali.
