Accertamento, riscossione e contenzioso 04 Ottobre 2025

Non spettante il credito d’imposta compensato con acconti eccedenti

La Cassazione ha chiarito che i crediti d’imposta agevolativi non possono compensare acconti non dovuti. In tali casi non si tratta di credito inesistente, ma di credito non spettante: recupero entro 5 anni e sanzione al 25%.

I crediti d’imposta di natura agevolativa possono essere utilizzati in compensazione esclusivamente per il pagamento di imposte effettivamente dovute, non potendo legittimare la compensazione di acconti non corrispondenti a effettivi debiti tributari.L’utilizzo del credito per compensare acconti eccedenti, determinati con il metodo previsionale in misura superiore rispetto al dovuto, integra un’ipotesi di credito “non spettante” e non di credito inesistente, con conseguente applicazione del termine di decadenza quinquennale per il recupero e della sanzione nella misura del 25% e non del 70%. Lo ha precisato la Corte di Cassazione, nell’ordinanza 27.09.2025, n. 26273.Nel caso specifico una società utilizzava un credito d’imposta per aree svantaggiate in compensazione con l’acconto Iva determinato in base al metodo previsionale. L’acconto, tuttavia, non era effettivamente dovuto, poiché la società disponeva già di un credito Iva risultante dalle liquidazioni periodiche, circostanza che rendeva l’acconto inesigibile.L’Agenzia delle Entrate contestava l’indebita compensazione, sostenendo l’inesistenza del credito.Sulla questione la Suprema Corte ha osservato che il presupposto per la compensazione è costituito dall’esistenza di un debito tributario reale, non potendo l’acconto essere artificiosamente maggiorato o versato in assenza di debito effettivo per creare lo spazio all’utilizzo del credito. In questo contesto, quindi, è stata esclusa...

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