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Diritto 04 Febbraio 2020

Non sussiste litisconsorzio fra riscossione ed ente creditore

Per la Cassazione (ord. 29798/2019) nelle opposizioni all'esecuzione forzata di crediti erariali mediante iscrizione a ruolo, non è necessario il litisconsorzio nemmeno quando l'oggetto riguarda l'esistenza stessa del credito.

Un contribuente proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., avverso un'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione, contestandone la legittimità per mancata notifica degli atti presupposti e la conseguente prescrizione del credito. Il giudice d'appello riteneva fondato il gravame dell'agente della riscossione, rilevando la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore. Il giudizio giungeva in Cassazione laddove il contribuente deduceva che non avrebbe avuto alcun onere di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, essendo semmai facoltà dell'agente di riscossione chiamarlo in causa. La Corte di Cassazione, nell'accogliere il ricorso del contribuente, ha ricordato di aver già ripetutamente affermato che, in tema di riscossione di crediti mediante iscrizione a ruolo, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, qualora il giudizio sia promosso da quest'ultimo o nei confronti dello stesso, non assumendo a tal fine alcun rilievo che la domanda abbia a oggetto, non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito, posto che l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l'insorgenza solo di una questione di legittimazione, la cui...

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