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Diritto 25 Maggio 2021

Niente fermo amministrativo per l'auto dell'avvocato

Secondo la C.T.P. di Frosinone (sent. 293/2020), il provvedimento non può essere emesso se si dimostra la strumentalità della vettura all'attività professionale.

Un avvocato proponeva ricorso avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo di beni mobili registrati emessa per un debito tributario, sostenendo l'illegittimità e la nullità del fermo in quanto il veicolo non poteva essere sottoposto a fermo amministrativo essendo bene strumentale, necessario e indispensabile allo svolgimento/esercizio della propria attività professionale di avvocato e di tutte le altre attività connesse, come già segnalato all'Agenzia della riscossione, con allega copia del registro beni ammortizzabili e della fattura acquisto. La Commissione tributaria provinciale adita ha accolto il ricorso osservando che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo di beni mobili registrati risultava formalmente emessa nel rispetto del dettato normativo e sostanzialmente corretta, visto che riportava tutte le indicazioni degli atti precedentemente notificati (cartella e avvisi di accertamento) e i richiami normativi necessari a permettere al ricorrente di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che l'avevano determinata (motivazione), atti che non necessariamente devono essere allegati in quanto già a conoscenza del contribuente. Secondo il giudice tributario, tuttavia, è necessario considerare l'art. 86, c. 2 D.P.R. 602/1973 a tenore del quale “La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con...

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