Diritto del lavoro e legislazione sociale 20 Gennaio 2024

Non vanno sovrapposte le responsabilità di persone fisiche ed enti

Il verificarsi del reato non implica ex se l’inidoneità o l’inefficace attuazione del modello organizzativo adottato.

Nella sentenza della Corte di Cassazione n. 51455/2023 si è affrontato il caso di un decesso del dipendente che avveniva presso un cantiere dove si svolgeva l’attività di potatura piante, nel quale erano presenti responsabile del cantiere e preposto che, regolarmente nominati dall’ente, a seguito del fatto sono stati condannati “per non aver correttamente adempiuto agli obblighi che rispettivamente li gravavano in ragione di tali ruoli”. Relativamente al datore di lavoro, emergeva con chiarezza che questi “aveva gestito il rischio” facendone oggetto di valutazione tanto nel DVR che nel POS, individuando le misure idonee a eliminarlo o comunque a ridurlo, e posto a disposizione delle squadre di cantiere i necessari presidi antinfortunistici per eseguire i lavori in sicurezza. Al datore di lavoro era stata ascritta la responsabilità di non aver vigilato sull’operato dei sottoposti delegati ma, richiamando le norme di riferimento, la Cassazione ha argomentato che “il controllo richiesto al datore di lavoro non è personale e quotidiano”; quando le dimensioni dell’impresa non consentono un controllo diretto, questo è affidato a procedure quali: report, controlli a campione, istituzione di ruoli di responsabilità e quanto la scienza dell’organizzazione indica come idoneo a tale fine nello specifico contesto. Inoltre, nell’interpretazione giurisprudenziale,...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.