RICERCA ARTICOLI
Amministrazione e bilancio 13 Febbraio 2026

Norma di comportamento Aidc 234: applicazione analogica OIC 34

La Norma Aidc 234 ha chiarito l’applicabilità del principio contabile OIC 34 anche da parte dell’acquirente, con piena rilevanza fiscale pur in presenza di legittime asimmetrie contabili tra le parti.

La Norma di comportamento Aidc 234 del 5.02.2026 è intervenuta su un tema che, nella pratica operativa, in assenza di un principio contabile nazionale espressamente dedicato, ha generato molte incertezze ovvero il corretto trattamento contabile e fiscale applicabile ai contratti complessi dal lato dell’acquirente. Il documento ha chiarito che i criteri previsti dal principio contabile OIC 34, pur essendo formalmente rivolti al cedente o prestatore per la rilevazione dei ricavi, possono e devono essere applicati anche dall’acquirente quando ciò è necessario per rappresentare correttamente la sostanza economica dell’operazione. Com’è noto l’OIC 34 disciplina i contratti che prevedono, a fronte di un corrispettivo unitario, la fornitura congiunta di più beni e servizi oppure la presenza di elementi di variabilità del prezzo, imponendo al venditore di scomporre il contratto in unità elementari di contabilizzazione e di allocare il prezzo complessivo alle singole componenti secondo la loro competenza economica.

La Norma di comportamento ha evidenziato che la mancanza di un principio contabile “speculare” per l’acquirente non legittima una contabilizzazione indistinta del costo sulla base della sola fattura, qualora il contenuto economico del contratto evidenzi utilità diverse, con differenti modalità di utilizzo e profili temporali. In queste circostanze trova applicazione il principio contabile OIC 11, che attribuisce al redattore del bilancio il compito di individuare un trattamento contabile appropriato per le fattispecie non espressamente disciplinate, ricorrendo in primo luogo all’applicazione analogica di principi che regolano casi simili e, se necessario, definendo una politica contabile autonoma coerente con i postulati del bilancio. In particolare, l’Aidc ha sottolineato che l’utilizzo, da parte dell’acquirente, delle logiche di analisi e scomposizione del contratto previste dall’OIC 34 costituisce una corretta applicazione dei principi contabili ai sensi dell’OIC 11, anche in assenza di una specifica previsione testuale e, in applicazione del principio di derivazione rafforzata (ex art. 83, c. 1 del Tuir) assume piena rilevanza anche ai fini fiscali.

Un esempio consente di cogliere con immediatezza le implicazioni operative di tali affermazioni. Si consideri un contratto di acquisto avente ad oggetto la fornitura di un macchinario industriale, comprensivo di installazione e di un servizio di assistenza tecnica della durata di 24 mesi, a fronte di un corrispettivo unitario di 120.000 euro. Il venditore, applicando l’OIC 34, individua 3 unità elementari di contabilizzazione (macchinario, installazione e assistenza) allocando il prezzo complessivo alle singole componenti e rilevando il ricavo del bene alla consegna, quello dell’installazione al completamento e quello dell’assistenza lungo la durata del servizio.
L’acquirente, pur non disponendo di un principio contabile specifico per i costi, è tenuto, secondo la Norma Aidc, a svolgere un’analoga analisi sostanziale del contratto, scomponendo il costo unitario nelle componenti che riflettono le utilità effettivamente acquisite. Ne consegue che il valore attribuibile al macchinario e all’installazione sarà capitalizzato tra le immobilizzazioni materiali ai sensi dell’OIC 16, mentre il corrispettivo riferibile al servizio di assistenza sarà imputato a conto economico per competenza lungo il periodo di fruizione, eventualmente tramite l’iscrizione di risconti attivi. È del tutto fisiologico che i valori attribuiti dall’acquirente alle singole componenti non coincidano con quelli utilizzati dal venditore, poiché le stime sono effettuate da soggetti diversi, sulla base di informazioni e finalità differenti.

La Norma sottolinea che queste asimmetrie non compromettono né la correttezza contabile né il riconoscimento fiscale delle scelte effettuate, purché ciascuna rappresentazione sia coerente con i principi contabili applicabili e con la sostanza economica dell’operazione. In conclusione, la Norma di comportamento in commento è da accogliere con favore ed è di estrema rilevanza pratica, avendo precisato che, con riferimento ai costi derivanti da contratti complessi:
1) l’acquirente non solo può, ma deve applicare in via analogica le logiche dell’OIC 34;
2) questa scelta, se coerente con l’OIC 11, assume piena rilevanza anche ai fini fiscali in applicazione del principio di derivazione rafforzata.