Le sanzioni tributarie non trovano applicazione al cospetto di una condizione di “oggettiva incertezza normativa”. A chiarire il concetto è intervenuta di recente la Suprema Corte di Cassazione V^ Sezione Civile, con la sentenza 11.04.2019, n. 10126. L'elaborazione e lo sviluppo concettuale della incertezza normativa, intesa quale situazione giuridica connotata da eminente oggettività, risulta riferita all’unico soggetto che interviene quale effettivo titolare del potere di accertarne la sussistenza. E l’unico soggetto che possa ritenersi abilitato da parte dell’ordinamento a dichiarare tale evenienza è il giudice. Risulta quindi di esclusiva pertinenza dell’organo giudicante, in considerazione della funzione istituzionalmente ricoperta, anche provvedere a creare certezza intorno alla eventuale sussistenza di una tale situazione giuridica oggettiva.
L’affidamento di tale incombenza al diritto vivente, a causa delle innumerevoli variabili che si presentano in concreto, sotto un’altra prospettiva, riveste inoltre la funzione di rimuovere il senso di insicurezza rispetto al diritto vigente. Al di là di tale personale osservazione sulla carenza di certezza del diritto, inteso come valore fondamentale dei sistemi giuridici moderni, l’orientamento che emerge dalla pronuncia in commento ci espone due differenti tematiche di interesse: la prima riguarda nello specifico la definizione del soggetto...