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Diritto del lavoro e legislazione sociale 12 Giugno 2026

Norme antinfortunistiche e responsabilità del direttore lavori

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12890/2026, ha affermato che il direttore dei lavori risponde dell’osservanza delle norme antinfortunistiche solo se viene accertata in maniera rigorosa una sua ingerenza nell’organizzazione del cantiere.

Nel corso dei lavori di manutenzione straordinaria di una ex sala cinematografica, appaltati da un Comune a una ditta privata, crollò una porzione di muratura portante, procurando lesioni personali gravi e gravissime a 2 operai impiegati nel cantiere. I giudici di merito, valorizzando le conclusioni cui è giunto il perito nominato dal Tribunale, individuarono la causa del crollo nella “mancata puntellatura della parete, ancor più necessaria, ove si consideri la particolare ampiezza del tratto su cui si stava operando”.Per l'esecuzione di tali compiti il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) prevedeva, in maniera generica, l'adeguata puntellatura delle zone, mentre il Piano Operativo di Sicurezza (POS) dell'impresa affidataria non forniva alcuna indicazione specifica in ordine alle concrete modalità di esecuzione dei lavori; l'evento è stato quindi ritenuto in relazione causale con la condotta omissiva del direttore lavori, che avrebbe dovuto integrare le previsioni contenute nel PSC, e del coordinatore della sicurezza, che avrebbe dovuto disciplinare nel PSC la specifica fase lavorativa e rilevare l'inidoneità del POS dell'impresa affidataria.Per quanto attiene specificatamente alle responsabilità del direttore lavori, la sentenza della Cassazione in oggetto ha ribadito innanzitutto che “la disciplina dei compiti del direttore dei lavori negli appalti pubblici è contenuta nell'art. 101, c. 3 D.Lgs. 50/2016, vigente al tempo del fatto”, che prevede che, con...

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