Quando si perfeziona la notifica a mezzo PEC compiuta nelle ore notturne tra le 21:00 e le 24:00? La Suprema Corte (Cass 16.11.2023, n. 31885), recependo l’indirizzo costituzionalmente orientato, e la riforma Cartabia, hanno risolto salomonicamente il dilemma.
L'art. 16-quater, c. 3 D.L. 179/2012, convertito con modifiche dalla L. 221/2012, dispone, che la notifica eseguita con modalità telematica a mezzo di posta elettronica certificata "si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'art. 6, c. 1 D.P.R. 11.02.2005, n. 68 e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'art. 6, c. 2 D.P.R. 11.02.2005, n. 68".
Il D.L. 179 cit., art. 16-septies ha aggiunto che la notificazione eseguita con modalità telematica è assoggettata alla norma prevista dall'art. 147 c.p.c. (secondo il quale, le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21) e che tale notifica, quando è eseguita dopo le ore 21, si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo. La Corte Costituzionale (sent. n. 75/2019) ha "dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 16-septies (conv., con modif., in L. 221/2012), inserito dal D.L. 90/2014, art. 45-bis, c. 2, lett. b), (conv., con modif., in L. 114/2014), nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta".
In effetti, la fictio iuris relativa al...