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Diritto 02 Maggio 2022

Notifica al domiciliatario trasferito

Una volta eletto il domicilio presso il procuratore, è onere di quest’ultimo comunicare alla controparte il trasferimento del proprio studio o è onere del notificante verificare se il domicilio sia ancora attuale al momento della notifica?

La notifica al domicilio dichiarato che ha avuto esito negativo perché il procuratore si è successivamente trasferito altrove non ha alcun effetto giuridico, dovendo essere effettuata al domicilio reale del procuratore (quale risulta dall’albo o dagli atti processuali, come nel caso di timbro apposto su comparsa conclusionale di primo grado) anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, in quanto il dato di riferimento personale prevale su quello topografico, non sussistendo (diversamente dall’ipotesi di domicilio eletto autonomamente) alcun onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio indirizzo (fatto salva la comunicazione al proprio ordine professionale). L’elezione operata dalla parte presso lo studio del procuratore ha infatti solo la funzione di indicare la sede dello studio del procuratore, costituendo pertanto onere del notificante effettuare apposite ricerche atte a individuare il luogo di notifica, non integrando tale attività di ricerca lesione del canone della ragionevolezza né alcuna limitazione del diritto di difesa, potendo agevolmente essere posta in essere. Quando la parte elegge domicilio presso il procuratore costituito o domiciliatario, la notifica dell’impugnazione va qui effettuata ove quest’ultimo eserciti l’ufficio in un circondario diverso da quello di assegnazione, o, altrimenti, nel suo domicilio effettivo, previo riscontro...

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