Ai sensi dell’art. 14, c. 2, D.P.C.M. 16.02.2016, n. 40 la notifica telematica degli atti giudiziari a un’amministrazione deve essere compiuta all’indirizzo PEC contenuto nell’elenco ufficiale tenuto dal Ministero della Giustizia.
L’iscrizione nel registro degli indirizzi PEC della P.A. tenuto dal Ministero costituisce pertanto un presupposto imprescindibile per poter effettuare la notifica in via telematica all’Amministrazione e tuttavia, un numero consistente di amministrazioni non ha ancora ottemperato all’obbligo di comunicare l’indirizzo PEC deputato alla notifica degli atti giudiziari.
A fronte dell’inadempimento della Pubblica Amministrazione dell’obbligo imposto (ex art. 16, c. 12, D.L. 179/2012) di comunicare al Ministero di Giustizia l’indirizzo PEC (che doveva essere effettuato entro il 30.11.2014) valido ai fini della notifica telematica nei suoi confronti, ci si chiede se sia valida o meno la notifica a un indirizzo diverso rinvenibile su altri registri o sul portale o sito della Pubblica Amministrazione
La giurisprudenza si divide sul punto tra un orientamento rigoroso, volto a dichiarare inammissibile il ricorso notificato a un indirizzo non presente nell’elenco ufficiale del Ministero (fatto salvo l’effetto sanante della costituzione spontanea della Pubblica Amministrazione) e un orientamento più elastico che, a fronte del mancato rispetto dell’obbligo previsto per...