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Diritto 21 Marzo 2022

Notifica del ricorso fallimentare

La Suprema Corte ribadisce in 3 recenti pronunce la portata dell’art. 15 L.F. in riferimento agli obblighi notificatori da compiere nei confronti del fallendo per portare a conoscenza quest’ultimo dell’istanza di fallimento proposta.

Ogni imprenditore individuale o collettivo, iscritto nel Registro delle Imprese, è tenuto a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata. Tale indicazione costituisce l’indirizzo “pubblico informatico” che hanno l’onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel Registro delle Imprese e finanche per i 12 mesi successivi all’eventuale cancellazione da esso; la responsabilità di tale attivazione, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società. L’art. 15 L.F. costituisce norma speciale propria del procedimento prefallimentare e sancisce, tra l’altro, che il ricorso per la dichiarazione di fallimento e il decreto di fissazione devono essere notificati a cura della cancelleria all’indirizzo Pec del debitore risultante dal Registro delle Imprese; quando per qualsiasi ragione la notifica non risulta possibile e non ha esito positivo, la notifica a cura del ricorrente si esegue esclusivamente di persona presso la sede risultante dal Registro delle Imprese e, se tale modalità non è possibile, con il deposito presso la casa comunale della sede dell’impresa. Facendo corretta applicazione dei principi sopra esposti la Suprema Corte, con ordinanza 2.03.2022, n. 6866, ha ritenuto corretta, una volta accertata la notifica telematica non andata a buon fine, la notifica effettuata...

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