RICERCA ARTICOLI
Diritto 29 Novembre 2018

Notifica di atto di accertamento, conservazione anche oltre 5 anni


Secondo quanto previsto dall'art. 26 D.P.R. 29.09.1973, n. 602, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione deve conservare per 5 anni la matrice della cartella ovvero la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento e ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione. La prova del perfezionamento va assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento (essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, per esempio, registri o archivi informatici dell'Amministrazione Finanziaria o attestazioni dell'ufficio postale), salva l'applicabilità del principio del raggiungimento dello scopo, in virtù del quale si determina uno spostamento dell'onere probatorio. Decorsi 5 anni dalla data della notifica, il concessionario non decade dall'onere di prova. Così si è espressa la Suprema Corte, nella sentenza n. 1302/2018, che ha respinto il ricorso avanzato da Equitalia, precisando che l'onere probatorio della notifica degli atti di riscossione deve essere assolto mediante la produzione in giudizio della relata di notificazione o dell'avviso di ricevimento della raccomandata postale. Vicenda processuale - Un contribuente aveva impugnato una pluralità di iscrizioni a ruolo, deducendo di averne avuto conoscenza solo in seguito al rilascio degli estratti di ruolo, essendo mancata la...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.