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Diritto 19 Novembre 2019

Notifica di un titolo non munito di formula esecutiva

Tutele esperibili dal debitore in relazione al vizio dell'atto di precetto.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 12.02.2019, n. 3967, ha affrontato la validità della notifica di un atto di precetto sulla base di un titolo esecutivo non munito di formula esecutiva, nonché della corretta azione proponibile dal debitore per eccepire tale vizio. La questione, in sostanza, è se l'omessa apposizione della formula esecutiva sul titolo ne determini l'inesistenza, o se invece dia luogo a una mera irregolarità formale. Nel primo caso (inesistenza), la carenza dei presupposti dell'azione espropriativa potrebbe essere rilevata d'ufficio o denunciata dall'opponente, fintanto che non sia stata disposta la vendita o l'assegnazione, a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c., (art. 615, c. 2 c.p.c.); nell'altra ipotesi, invece, il vizio sarebbe censurabile nelle forme e nei termini propri dell'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). Nel richiamarsi a precedenti della stessa Corte di legittimità, gli Ermellini hanno ribadito che la denuncia dell'omessa apposizione della formula esecutiva configura un'opposizione agli atti esecutivi allorquando si faccia riferimento solamente alla correttezza della spedizione del titolo in forma esecutiva richiesta dall'art. 475 c.p.c., di cui non si ponga in dubbio l'esistenza, poiché in tal caso il difetto si concreta in un'irregolarità del procedimento esecutivo o del precetto. Viceversa, allorché si contesti...

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