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Diritto 08 Ottobre 2019

Notifica di una cartella di pagamento dopo l'omologa del concordato

La legittimità stessa di questa possibilità è piuttosto incerto, anche a causa di un contrasto giurisprudenziale che genera incertezza e confusione nel destinatario dell'atto.

Nella consapevolezza del contrasto esistente in giurisprudenza riguardo la possibilità da parte dell'Agenzia delle Entrate di poter validamente notificare una cartella di pagamento a una società in concordato preventivo, il presente intervento analizzerà solo le pronunce che tendono a escludere questa legittimità. A supporto di tali pronunce, viene generalmente invocata la violazione degli artt. 168 e 180 L.F. Infatti, il primo articolo citato stabilisce che, laddove il concordato sia stato approvato dalla maggioranza dei creditori, il Tribunale fissa un'udienza in Camera di Consiglio per la comparizione delle parti e del Commissario giudiziale, disponendo, altresì, che il provvedimento venga pubblicato e ritualmente comunicato, a norma dell'art. 17 L.F. In mancanza di impugnazioni, il concordato preventivo approvato dalla maggioranza dei creditori e omologato dal Tribunale, ai sensi dell'art. 184, c. 1 L.F., è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese del ricorso di cui all'art. 161 L.F. Infatti, la giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che il piano di concordato, una volta omologato, vincoli tutti i creditori della società ricorrente, e ciò a prescindere dal fatto che abbiano espresso il loro voto in maniera negativa, si siano astenuti, siano stati esclusi dal voto o non siano stati convocati all'adunanza...

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