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Diritto 05 Gennaio 2021

Ultimissime sulla notifica diretta con servizio postale

Per la Corte di Cassazione (ord. 8.10.2020, n. 21714) va chiarito in quale momento deve intendersi perfezionata l'operazione nei confronti del destinatario temporaneamente assente.

La Sezione tributaria della Corte di Cassazione (ord. 8.10.2020, n. 21714), rilevando la sussistenza di un contrasto nella giurisprudenza delle sezioni semplici, ha ritenuto necessario un intervento delle Sezioni Unite per chiarire in quale momento deve intendersi perfezionata nei confronti del destinatario la notifica diretta tramite servizio postale per l'ipotesi, disciplinata dall'art. 8 L. 890/1982, in cui, stante la momentanea assenza del destinatario e di altri possibili consegnatari nel luogo in cui la consegna del piego deve essere eseguita, il piego sia stato depositato all'Ufficio postale e all'interessato sia stata inviata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la prescritta comunicazione di tale adempimento. Secondo un primo orientamento, per il destinatario la notifica a mezzo posta si perfeziona trascorsi 10 giorni dalla data di spedizione della raccomandata contenente l'avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l'Ufficio postale: di conseguenza, sarebbe richiesta la sola prova della spedizione della comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.) che si evince dal numero della raccomandata di spedizione indicata sul primo avviso di ricevimento e non anche della sua avvenuta ricezione (Cass. 30.01.2019, n. 2638, Cass. 31.05.2018, n. 13833; Cass. 14.11.2017, n. 26945; Cass. 10.03.2017, n. 6242; Cass. 15.02.2017, n. 4043). Tale orientamento si basa sull'ultimo periodo...

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