Nel caso la notifica non vada a buon fine per trasferimento del destinatario, è necessario rinotificare prontamente l’atto anche se il termine è ormai scaduto? Oppure bisogna attendere l’autorizzazione del giudice?
Con la sentenza 24.07.2009, n. 17352, le Sezioni Unite hanno indicato le condizioni che devono ricorrere affinché la parte possa giovarsi, ai fini del rispetto del termine perentorio entro il quale l’attività deve essere compiuta, del principio della scissione degli effetti della notifica. In particolare si è affermato che nel caso in cui la notificazione di un atto processuale da compiere entro un termine perentorio non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, quest’ultimo, ove se ne presenti la possibilità, ha la facoltà e l’onere di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio; la conseguente notifica, ai fini del rispetto del termine, avrà effetto fin dalla data dell’iniziale attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia avvenuta entro un tempo ragionevolmente contenuto, tenuti anche presenti i tempi necessari, secondo la comune diligenza, per venire a conoscenza dell’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie.
Il principio è stato ribadito e sviluppato da Cass. 15.07.2016, n. 14594, che ha individuato nella metà dei termini previsti dall’art. 325 c.p.c. il parametro in relazione al quale devono essere valutati, fatta salva la ricorrenza di circostanze eccezionali, i requisiti di immediatezza e tempestività. È stato così...