Diritto privato, commerciale e amministrativo
21 Settembre 2024
Notifica nulla e inesistente
L’opposizione al decreto ingiuntivo notificata ai procuratori costituiti, senza indicare la loro qualifica di domiciliatari dell’ingiungente, è nulla, ma può essere sanata in caso di costituzione dei convenuti anche se effettuata al solo fine di eccepire l’irregolarità della notifica.
La Suprema Corte, con l’ordinanza 10.09.2024, n. 24329, ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, che, a conferma della pronuncia del Tribunale, aveva ritenuto inesistente la notifica dell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo avvenuta presso i procuratori costituiti, senza l’indicazione della loro qualità di procuratori domiciliatari dell’opposta.Secondo orientamento pacifico di legittimità, la notifica può considerarsi inesistente solo quando manchi del tutto, ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbia alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa, mentre laddove sia ravvisabile tale collegamento, essa è affetta da nullità, sanabile con effetto ex tunc in caso di costituzione del convenuto ovvero attraverso la rinnovazione cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell’ordine impartito dal giudice.Nell’ipotesi in cui la notificazione dell’atto sia avvenuta mediante consegna a persona o in luoghi diversi da quello stabilito dalla legge, ma abbia un collegamento con il destinatario, così da rendere possibile che esso, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario, essa deve essere considerata nulla e, dunque, sanabile dalla costituzione del convenuto.La categoria dell’inesistenza è del tutto residuale nel nostro ordinamento ed è integrata nelle ipotesi di mancanza materiale dell’atto ovvero quando...