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Diritto
24 Ottobre 2019
Notifica nulla se l'indirizzo è stato estratto da INI-PEC
Due pronunce emesse dalla Corte di Cassazione nel mese di settembre rischiano di procurare disagi enormi ai cittadini e agli avvocati che, come sempre, assistono impotenti a cambi di rotta discutibilissimi.
È panico tra gli addetti ai lavori. La Corte di Cassazione, con le pronunce nn. 24110 e 24160 di settembre 2019, torna ad affrontare la questione relativa alla validità o meno della notifica PEC eseguita a un indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario non estratto dal pubblico elenco ReGIndE.
In primo luogo, la Cassazione ritiene che in tema di notifica a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149-bis c.p.c. e del D.L. 179/2012, l'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (ReGIndE), unicamente quello risultante da tale registro. Ne consegue, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo PEC del destinatario (Cass. Civ. 11.05.2018, n. 11574). Il passaggio più discutibile dell'iter argomentativo seguito dalla Corte, nel caso esaminato, è che la mera disponibilità dell'Avvocatura dello Stato di altri indirizzi di posta elettronica certificata ad essa intestati presso ciascuna sede, e destinati ad usi diversi, non consente di declassare a mera irregolarità la trasmissione d un indirizzo diverso da quello risultante dal ReGIndE, la quale, equivalendo all'inosservanza delle disposizioni riguardanti la persona cui dev'essere consegnata la copia...